Quota legittima e diritto alla legittima
Quando in un’apertura della successione improvvisamente si parla di quota legittima, ciò significa che un successibile, in realtà erede legittimo, non sia diventato erede, ma che abbia tuttavia diritto a ricevere una partecipazione minima all’eredità.
Tali diritti vanno fatti valere anche nei confronti degli eredi effettivi.
Il termine per l’esercizio del diritto è limitato a tre anni. Qualora il diritto alla legittima non venga fatto valere entro tale termine, esso si estingue, l’erede può far valere l’eccezione di prescrizione ed è libero dall’obbligo alla prestazione.
Il diritto alla legittima è una pretesa pecuniaria, ovvero l’avente diritto alla legittima può pretendere dall’erede solo il relativo importo in denaro. L’avente diritto alla legittima non è erede. Egli non può pertanto pretendere alcuna informazione dalla banca. Come può allora apprendere l’ammontare della sua pretesa? Deve rivolgersi all’erede.
Saremo lieti di assistervi nella richiesta di tali informazioni. Avrà luogo una successiva valutazione oggettiva dell’informazione in merito a correttezza e completezza in seguito alla quale verranno fatte valere le vostre pretese pecuniarie.
Desidero mettermi in contatto con voi